1. La pensione sociale ha carattere personale, non è trasmissibile e non può essere data a garanzia di qualunque obbligazione.
2. La corresponsione della pensione sociale cessa al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) morte del beneficiario;
b) perdita, rinuncia o revoca della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;
c) accertamento dell'inesistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al trattamento;
d) accertamento di false dichiarazioni rese dal beneficiario.