Art. 5.

      1. La pensione sociale ha carattere personale, non è trasmissibile e non può essere data a garanzia di qualunque obbligazione.
      2. La corresponsione della pensione sociale cessa al verificarsi delle seguenti circostanze:

          a) morte del beneficiario;

          b) perdita, rinuncia o revoca della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

          c) accertamento dell'inesistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al trattamento;

          d) accertamento di false dichiarazioni rese dal beneficiario.

 

Pag. 5